Attuazione della Legge n.4/2013

Autore: L.P.Roccalbegni

Dal 10 Febbraio di quest’anno la legge che definisce l’esercizio delle Professioni Intellettuali rappresentate dalle Associazioni Professionali è pienamente operativa. Ora tocca a noi applicarla.

Molti pensano che fatta la legge, tutto sia stato già fatto. In realtà il lavoro comincia proprio adesso, perché si tratta di dare attuazione a quanto previsto dalla legge e di lavorare per farla evolvere ulteriormente, collegandola con il sistema di leggi già esistenti e costruendo nuove leggi a partire da quella.

Da sola la legge non fa nulla: è solo la sua applicazione che produce effetti concreti e utili.

Cominciamo esaminando gli adempimenti a cui sono tenuti tutti i Professionisti e le Associazioni:

1) In ogni documento pubblico (carta intestata, fatture, biglietti da visita, pieghevoli, sito internet, ecc.) va obbligatoriamente citata la formula: “professione intellettuale disciplinata dalla legge n.4/2013 e non da ordini e collegi”. La non osservanza di questa disposizione può essere perseguita come pubblicità fraudolenta a norma della legge sul commercio.

2) L’assicurazione per la responsabilità civile per la legge è facoltativa, ma è indicatore importante della serietà del professionista. Nello statuto dell’ AIP la copertura assicurativa è vincolante per tutti i soci che esercitano l’attività professionale di psicomotricista sia con assicurazione propria sia dell’ente in cui si opera.

3) I professionisti sono tenuti a curare il proprio aggiornamento e a specializzare sempre più le proprie competenze professionali. L’AIP, come da statuto, ha adottato come criterio di valutazione quantitativa e qualitativa della formazione 50 Crediti Formativi annui che saranno valutati dal Comitato Scientifico dell’associazione nell’arco dei tre anni (150 Crediti).

4) L’elenco dei soci iscritti al Registro Professionale deve essere reso pubblico sul sito internet dell’associazione. Ovviamente l’iscrizione al Registro costituisce un ulteriore elemento di qualificazione professionale.

5) Le associazioni promuovono e verificano la formazione e l’aggiornamento professionale dei propri soci.

6) Le associazioni devono strutturare il proprio sito internet con tutte le informazioni previste dalla legge non più solo per i soci ma anche per la clientela. Le associazioni sono rappresentanti e “garanti” della professionalità dei propri soci.

7) Le associazioni attivano un servizio/ufficio telematico per le relazioni con il pubblico. Il servizio deve essere in grado di dare informazioni in tempi rapidi sulla professione e sui professionisti nonché di raccogliere le eventuali lamentele-proteste-denunce della clientela.

Dal 28 Maggio è entrato in vigore anche il Decreto Legge n.13 approvato nel Gennaio 2013.

Questo D.L. promuove la formazione permanente come diritto della persona e assicura a tutti pari opportunità di riconoscimento e valorizzazione delle competenze comunque acquisite in accordo con le attitudini e le scelte individuali.

Il D.L. in particolare definisce:

  • l’apprendimento permanente,

  • l’apprendimento formale,

  • l’apprendimento non formale,

  • l’apprendimento informale,

  • la competenza professionale,

  • l’individuazione e la validazione delle competenze,

  • la certificazione delle competenze,

  • il sistema nazionale di certificazione delle competenze.

Il testo di questo D.L. (vedi allegato) adegua la legislazione italiana a quella degli altri stati europei.

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