Statuto

A.I.P. – ASSOCIAZIONE ITALIANA PSICOMOTRICISTI – STATUTO

 

Art. 1) E’ costituita l’Associazione Italiana Psicomotricisti, denominata A.I.P.

Associazione, senza fini di lucro, a scopi scientifici, culturali e sociali secondo gli art.36 e segg. del Codice Civile nonché ai fini e ai sensi della legge n.4/2013 .

Aderiscono alla A.I.P.

– come soci effettivi, con diritto di voto :

a) gli Enti, persone fisiche o giuridiche, le associazioni e gli organismi comunque costituiti, gestori di Corsi di Psicomotricità almeno triennali, le associazioni A.I.P. Regionali (cfr. art. 3 e 5);

b) quanti abbiano completata una formazione in psicomotricità almeno triennale (cfr. art. 3 e 5) ;

c) quanti svolgano la professione di psicomotricista da almeno cinque anni e che accettino gli orientamenti, le condizioni di ammissione contenuti nel presente statuto e che comunque perseguano le finalità dell’Associazione di cui all’art. 3);

– come soci aderenti, senza diritto di voto:

a) quali onorari, personalità che si siano particolarmente distinte nel campo della Psicomotricità;

b) quali sostenitori, quanti desiderano sostenere le attività della Associazione;

c) quali aggregati, gli psicomotricisti in formazione (studenti dei corsi di psicomotricità, studenti di percorsi universitari riconosciuti dall’Associazione, studenti in formazione psicomotoria comunque riconosciuta dalla A.I.P.).

Art. 2) La sede legale dell’Associazione è stabilita presso il domicilio deliberato dal Comitato Direttivo.

Art. 3) Obiettivi dell’Associazione, in conformità con il dettato della legge n.4/2013, sono:

a) rappresentare tutti i soggetti della psicomotricità in Italia (psicomotricisti ed enti di formazione) e promuovere e supportare ogni iniziativa diretta al riconoscimento e alla tutela della figura professionale dello psicomotricista e del relativo Registro professionale anche attraverso l’attivazione di Associazioni Regionali che possono assumere forma di associazione autonoma per rispondere alle diverse normative regionali;

b) curare la gestione dei Registri Professionali Nazionali Autoregolamentati Interni, di cui all’Art.20 del R.I.;

c) attuare, in conformità agli indirizzi proposti dalla Comissione Scientifica, le linee guida nazionali per la formazione e l’aggiornamento professionale;

d) tendere al riconoscimento dei Corsi di Psicomotricità che rispondono ai requisiti descritti dal presente statuto, al fine di ottenerne la valenza legale secondo le istanze ufficiali italiane ed europee;

e) armonizzare il funzionamento e i programmi dei corsi triennali di formazione in psicomotricità con le più recenti evidenze scientifiche;

f) promuovere in ambito psicomotorio lo sviluppo degli studi e delle ricerche nel settore della formazione di base e dell’aggiornamento professionale;

g) assicurare una formazione, un tirocinio ed un aggiornamento permanente, completi ed adeguati effettuati dagli Enti, di cui all’art.1, che promuovono corsi di psicomotricità secondo i principi di deontologia professionale e le linee direttrici dell’Associazione stessa;

h) favorire l’adesione ad altri organismi nazionali ed esteri, al fine di raggiungere gli scopi e gli obiettivi che la A.I.P. si propone;

i) promuovere convenzioni di carattere nazionale con gli Enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini statutari;

l) curare le pubblicazioni scientifiche, il periodico dell’Associazione e l’attivazione di un sito internet che sarà mantenuto aggiornato secondo quanto previsto dalla legge n.4/2013;

m) svolgere compiti di rappresentanza regionale laddove non esistano ancora le Associazioni A.I.P. regionali;

n) fornire, a garanzia e tutela dell’utenza, informazioni e supporti attraverso l’attivazione di uno sportello telematico per i rapporti con il pubblico.

o) fornire consulenze e sviluppare iniziative per favorire l’avvio e lo sviluppo dell’attività professionale dei soci e promuovere iniziative contrattuali per la copertura assicurativa e previdenziale dei soci.

Art. 4) La durata della A.I.P. viene fissata al 31/12/2050 (trentun dicembre duemila cinquanta). Dopo tale data essa si intenderà rinnovata a tempo indeterminato se i soci, con le maggioranze qualificate di cui all’art. 12), non ne avranno chiesto lo scioglimento.

Art. 5) Il monte orario formativo, la regolamentazione dei corsi e della formazione permanente dovranno quanto meno essere conformi agli standard previsti dalla legislazione italiana e/o dall’Unione Europea e sarà periodicamente fissato dal Comitato Direttivo dell’Associazione, sentita la Commissione Scientifica.

Art. 6) I soci che intendono far parte dell’Associazione possono essere ammessi purché presentino regolare domanda al Presidente corredandola dei documenti richiesti dalla Associazione. All’atto della domanda di iscrizione gli interessati devono:

– sottoscrivere una dichiarazione nella quale si impegnano a rispettare gli orientamenti e ad approvare le finalità della Associazione indicate nello statuto;

– versare le quote di iscrizione e quelle annuali;

– nominare, per gli enti formativi, il proprio rappresentante in seno all’Associazione.

La quota associativa annuale a carico delle Associazioni Regionali si intende ricompresa nella ripartizione delle quote annuali dei soci di quella regione.

Art. 7) Le domande di iscrizione vengono esaminate dal Comitato Direttivo che, dopo aver verificato le condizioni richieste dallo Statuto e dal Regolamento, prende la propria decisione.

Art. 8) La qualità di membro della Associazione si perde:

a) per dimissioni volontarie che dovranno essere notificate al Presidente con lettera raccomandata e registrate nel libro Soci a cura del Comitato Direttivo che ne darà notizia all’Assemblea Generale;

b) per esclusione, in caso di mancato rispetto delle norme statutarie, del Regolamento Interno e del Codice Deontologico; l’esclusione viene adottata con delibera motivata, sentito l’interessato, dal Collegio dei Probiviri ed è immediatamente esecutiva;

c) per mancato pagamento delle quote associative per almeno due anni consecutivi;

d) per mancanza di operatività, protrattasi per almeno un biennio, di un Ente gestore di un corso di psicomotricità;

e) per mancato rispetto da parte dello psicomotricista della normativa professionale vigente;

f ) per mancato aggiornamento professionale nei tempi e nei modi stabiliti dal Comitato Direttivo.

La perdita della qualità di socio viene pronunciata dal Comitato Direttivo previa eventuale diffida, fermo restando quanto definito al punto b).

Art. 9) Sono organi della A.I.P.:

• L’Assemblea Generale

• Il Comitato Direttivo

• Il Collegio dei Revisori dei Conti, anche in forma monocratica, se necessario, ai sensi della vigente normativa, art. 30 DL.117/17.

• il Collegio dei Probiviri.

Tutti gli eletti durano in carica un quadriennio e sono riconfermabili.

Art. 10) L’Assemblea Generale è formata dai Soci effettivi ai sensi dell’art. 1 (punti: a,b,c).

L’Assemblea Generale:

a) approva la relazione ed i bilanci predisposti dal Tesoriere e sottoposti all’esame del Comitato Direttivo e del Collegio dei Revisori: é fatto divieto di distribuzione di utili, avanzi di gestione, ecc., secondo quanto previsto dall’art. 5) del Dlgs nº 460 del 4/12/1997 e succesive modificazioni;

b) elegge i membri del Comitato Direttivo;

c) apporta modifiche allo Statuto, in convocazione straordinaria, salvo quelle di adeguamento e/o di attuazione necessarie in relazione a normative nazionali e/o comunitarie che sono demandate al Comitato Direttivo.

Le proposte di modifica dello statuto devono essere comunicate ai soci effettivi, regolarmente iscritti, almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea Generale;

d) scioglie l’Associazione e nomina – se del caso – i liquidatori: il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ai sensi dell’art. 5) del Dlgs nº 460 del 4/12/1997 e successive modificazioni;

e) approva i regolamenti interni dell’Associazione proposti dal Comitato Direttivo di cui al successivo art.15);

f) approva le linee generali di azione dell’Associazione che saranno proposte dal Comitato Direttivo.

Art. 11) L’Assemblea Generale è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio.

In via straordinaria 1/3 (un terzo) dei membri del Comitato Direttivo o un numero di iscritti pari ad ¼ (un quarto) dei Soci Effettivi possono fare richiesta di convocazione dell’Assemblea Generale, specificando le questioni da inserire nell’ordine del giorno: il Presidente è tenuto alla convocazione entro due mesi dalla richiesta.

Le convocazioni dell’Assemblea Generale si intendono sospese nel periodo 1 luglio – 31 agosto eccezion fatta per situazioni di straordinaria urgenza.

La convocazione deve essere fatta per iscritto, almeno trenta giorni prima della data fissata, tramite lettera o lettera elettronica con richiesta di ricevuta o con la diversa forma deliberata dal Comitato Direttivo; la stessa deve indicare data, luogo e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora la convocazione venisse fatta in via straordinaria deve indicare il nome dei richiedenti.

Art. 12) L’Assemblea Generale è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da un membro del Comitato Direttivo delegato.

E’ valida, sia in via ordinaria che straordinaria, in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione è comunque valida.

Hanno diritto al voto i Soci Effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali effettuato almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’Assemblea Generale.

I Soci Aderenti hanno diritto ad esprimere le proprie opinioni ma non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche del Comitato Direttivo.

Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Effettivi con un massimo di una delega per gli Enti e di dieci deleghe per le Persone Fisiche per ciascun votante presente.

Per la modifica dello Statuto è richiesta la presenza, di persona o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci Effettivi aventi diritto di voto.

Il voto è palese tranne che per le operazioni elettorali.

Le deliberazioni approvate dall’Assemblea Generale vincolano tutti i membri dell’Associazione.

Nelle votazioni nazionali i soci appartenenti alle Associazioni Regionali sono vincolati dalle deliberazioni eventualmente approvate dalla loro Assemblea Generale: il mancato rispetto di tale obbligo può comportare, come da statuto regionale, anche la “Perdita della qualifica di socio per violazione di norme e di obblighi dello Statuto”.

Il Segretario cura la compilazione del Verbale che resta a disposizione dei Soci.

Art. 13) Il Comitato Direttivo è composto da un minimo di 3 membri ad un massimo di 9 membri eletti, sempre in numero dispari, dall’Assemblea Generale e rappresentanti le diverse categorie dei soci dei soci effettivi, sempre che vi siano le candidature.

Qualora nel corso del mandato venisse a mancare un membro per vari motivi, subentra il primo dei non eletti.

Laddove non ci fossero le condizioni per procedere in tal senso, il CD potrà scegliere se sottoporre all’Assemblea Nazionale la proposta di procedere alla nomina mancante oppure se proseguire il Suo mandato, anche in presenza di un numero pari di membri e pur sempre nel rispetto del presente Statuto (con particolare riferimento al successivo Art. 14),fino alle successive elezioni.

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Art. 14) Il Comitato Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Tra i suoi membri può esserne scelto uno, se ritenuto necessario dal CD, con funzioni di Vicepresidente.

La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 15) Il Comitato Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, delibera sull’ammissione di nuovi membri in base al regolamento, propone i regolamenti interni dell’Associazione e provvede a dare esecutività ai provvedimenti stabiliti dall’Assemblea Generale.

Il Comitato Direttivo:

– provvede altresì, tramite chiamata, alla costituzione di una Commissione Scientifica, come verrà indicato dal regolamento della Associazione, per le attività scientifiche e di progetto, nonché alla nomina dei componenti del collegio dei probiviri e dei revisori dei conti;

– propone, discute e verifica le attività della Associazione;

– può costituire nuovi organismi: sezioni e/o associazioni regionali, commissioni o gruppi di studio per svolgere specifiche attività;

– stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali differenziate per i Soci;

– provvede alle modifiche statutarie di adeguamento e/o di attuazione necessarie in relazione a normative nazionali e/o comunitarie.

Art. 16) Il Comitato Direttivo si riunisce di norma ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o che 1/3 (un terzo) dei Membri ne facciano richiesta.

Art. 17) Il Presidente ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma libera per essa.

Presiede l’Assemblea Generale ed il Comitato Direttivo.

Egli potrà con firma libera aprire conti correnti, prelevare su di essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque, tanto da privati quanto da società, Enti morali, Istituti, Enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze, stipulare i contratti necessari alla vita dell’Associazione.

Nell’ambito di detti poteri potrà conferire delega ad un componente del Comitato Direttivo o ad un rappresentante delle Associazioni Regionali attive.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente, se presente, o, tramite delega, da un componente del CD.

Art. 18) Il Tesoriere cura gli atti amministrativi e finanziari dell’Associazione; tiene la contabilità e assolve alle spese per il funzionamento della Associazione; cura la stesura, secondo i criteri previsti nel regolamento, del Bilancio preventivo e consuntivo, redatto in base al principio di cassa, e della Relazione finanziaria da sottoporre all’esame del Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori in tempo utile per l’Assemblea Generale. Il bilancio resterà a disposizione dei Soci nei 15 giorni precedenti l’Assemblea Generale.

Art. 19) Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Comitato Direttivo, coadiuva il

Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell’Assemblea Generale e del Comitato Direttivo; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività dell’Associazione e dei suoi organismi.

Art. 20) L’Organo di controllo per la revisione dei conti, se collegiale, è composto da tre membri scelti preferibilmente tra i componenti dell’Assemblea Generale.

L’Organo accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione sul conto consuntivo e può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 21) Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri scelti dal Comitato Direttivo;

tali membri possono essere scelti anche al di fuori dei componenti dell’Assemblea Generale, di cui almeno uno con cognizioni giuridiche ed uno con cognizioni tecniche.

Ad essi è delegato l’esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i membri aderenti alla Associazione e tra essi e gli organi della stessa in merito all’applicazione del presente Statuto e del Regolamento.

Essi decideranno, sentite le parti, ex bono et aequo, senza formalità di procedure ed il lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri instaura di propria iniziativa o su segnalazione del Comitato Direttivo il procedimento disciplinare nei confronti dei membri della Associazione secondo quanto previsto nel presente Statuto e nel Regolamento Interno.

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Art. 22) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

1) quote di iscrizione;

2) quote annuali;

3) contributi ed elargizioni di Enti pubblici e privati;

4) donazioni e lasciti.

Art. 23) I libri della Associazione sono:

• Libro Soci;

• Libri Verbali dell’Assemblea Generale, del Comitato Direttivo, dei Revisori dei Conti, del Collegio dei Probiviri;

• Libro delle entrate e delle uscite;

• Bollettario ricevute quote (o altra formula legalmente attivata per l’attestazione delle quote ricevute).

Le pagine di ogni nuovo libro saranno numerate progressivamente e siglate dal presidente o in forma elettronica, periodicamente stampati e sottoscritti prima dell’assemblea e saranno conservati quanto, al libro soci e ai libri verbali dal Segretario, quanto ai libri contabili dal Tesoriere.

I Soci, nel rispetto della legge nº 675 del 31/12/1996 (tutela della privacy), possono, a proprie spese, consultare e trarre copia dei libri sociali.

Art. 24) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

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