Registro autoregolamentato

REGISTRO NAZIONALE AUTOREGOLAMENTATO DEGLI PSICOMOTRICISTI ISCRITTI ALL’A.I.P.

Consulta l’ elenco degli iscritti al registro.

Ritenuta la necessità di dare vita ad un Registro Nazionale Autoregolamentato degli Psicomotricisti, anche in relazione alle trasformazioni legislative in atto in materia di esercizio delle professioni,

SI DELIBERA

di istituire un Registro Nazionale, disciplinato dal presente regolamento, nel quale per uniformità di comunicazione si ritiene opportuno richiamare il profilo dello psicomotricista.

La gestione del Registro sarà retta da un Responsabile del Registro, nominato dal Comitato Direttivo.

 

REGOLAMENTO

 

Art. 1 Oggetto della Professione Psicomotricista

L’intervento psicomotorio è un servizio alla persona con il fine di prevenire, sviluppare, mantenere, ripristinare il funzionamento psichico, cognitivo, motorio e relazionale dell’individuo in rapporto al suo ambiente.

a) Lo/la psicomotricista svolge la professione in ambito psico-socio-pedagogico e socio-sanitario. Lo/la psicomotricista prende in carico la persona nella sua globalità ed utilizza modalità d’intervento a mediazione corporea; svolge attività di studio, didattica, aggiornamento, formazione; consulenza specifica in strutture pubbliche e private.

b) Lo/la psicomotricista svolge i seguenti atti professionali:

b.1) osservazione e valutazione psicomotoria con persone di tutte le età;

b.2) interventi di aiuto a mediazione corporea nel rispetto dell’unicità e globalità della persona

b.3) interventi preventivi ed educativi in ambito psico-pedagogico e socio educativo.

 

Art. 2 Registro Professionale dello/la Psicomotricista.

A tutela dell’Utenza viene istituito un Registro Professionale Nazionale tenuto dal Responsabile del Registro con il fine di qualificare i propri iscritti che ne facciano parte.

Possono far parte del Registro coloro che:

a) abbiano la cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla U.E. ovvero di altro Stato che abbiano conseguito un titolo di pscicomotricista ritenuto equipollente della Associazione;

b) siano iscritti all’Associazione;

c) siano in possesso di un diploma di scuola media superiore e abbiano ottenuto il titolo di psicomotricista in seguito ad un corso triennale, secondo le specifiche dettate dalla Associazione;

d) siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione annuale, così come fissata dal Consiglio Direttivo;

e) ottemperino agli oneri di aggiornamento professionale secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.

 

Art. 3 Ammissione al Registro Autoregolamentato

La domanda di iscrizione al Registro, corredata dalla documentazione di cui al precedente articolo, va inoltrata al Responsabile del Registro che esaminatane la conformità, entro tre mesi dal ricevimento, comunica all’interessato l’accettazione o il rigetto della sua domanda, specificando, in caso di accettazione il luogo e la data della prova per l’ammissione.

Gli esami di ammissione saranno tenuti due volte l’anno, in febbraio ed in settembre, da Commissioni regionali o interregionali formate da rappresentanti nominati dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato Scientifico.

La prova consisterà in un colloquio mirato alla valutazione delle capacità professionali del richiedente e attraverso l’analisi di un momento della propria attività professionale videoregistata a cura dello stesso avente la durata minima di 20 minuti.

Le Commissioni d’esame comunicheranno all’interessato e al Responsabile del Registro l’esito delle prove.

 

Art. 4 Aggiornamento Professionale

Il Consiglio Direttivo suggerisce periodicamente gli indirizzi e i livelli di aggiornamento professionali, su indicazione del Comitato Scientifico.

Gli iscritti al Registro sono tenuti a fornire annualmente al Responsabile del Registro la documentazione dell’aggiornamento professionale conseguito.

Il Responsabile del Registro, coadiuvato dal Responsabile della Commissione Soci e dal Responsabile del Comitato Scientifico, darà comunicazione delle proprie valutazioni.

 

Art. 5 Tenuta e Caratteristiche del Registro

a) Il Responsabile del Registro sovrintende alla tenuta e custodia dello stesso;

b) l’iscrizione al Registro avverrà secondo l’ordine cronologico di ammissione;

c) nel Registro sono annotate:

– la data d’iscrizione al Registro e l’eventuale cancellazione dallo stesso;

– le informazioni anagrafiche generali;

– lo stato giuridico professionale (libera professione/rapporto di dipendenza);

– l’eventuale attività di formatore, docente, supervisore;

– il codice alfanumerico identificativo dell’interessato;

– provvedimenti disciplinari;

– certificazione dell’aggiornamento professionale.

 

Art. 6 Tessera di Riconoscimento

Il Responsabile del Registro rilascia all’interessato la tessera di riconoscimento, controfirmata, contenente una sua foto, i suoi dati anagrafici e il suo codice alfanumerico.

 

Art. 7 Cancellazione – Sospensione dal Registro

La cancellazione dal Registro avviene per i seguenti motivi:

a) per dimissione dell’interessato;

b) d’ufficio venuti meno i requisiti;

c) mancato aggiornamento professionale;

d) morosità, protrattasi per due anni, nel pagamento della quota di iscrizione annuale, previo sollecito;

La sospensione dal Registro avviene in seguito ad un provvedimento di sospensione adottato nei confronti dell’interessato in base al codice disciplinare dell’Associazione.

 

Art. 8 Ricorsi

Eventuali ricorsi avverso l’operato del Responsabile del Registro, dei suoi coadiutori e delle Commissioni Esaminatrici possono essere presentati al Collegio dei Probiviri dell’Associazione.

 

Art. 9 Norme Transitorie

L’iscrizione al Registro in sede di prima applicazione in via di sanatoria, con domanda da presentarsi entro 90 giorni dall’approvazione dei presente regolamento, è consentita a:

a) coloro che abbiano concluso la formazione triennale di 1200 ore fino al 1999 e che documentino tramite attestazione della scuola il monte ore effettuato, il programma (che deve comprendere oltre alla formazione teorica anche quella personale e pratica);

b) coloro che abbiano conseguito il titolo di psicomotricista al termine di un corso annuale o biennale fino al 1990, con almeno un quinquennio di comprovata attività professionale di psicomotricista.

c) coloro che siano stati regolarmente iscritti in Registri di altre associazioni prima dell’iscrizione all’A.I.P. L’ammissione, senza sostenere una ulteriore prova di ammissione, richiede la presentazione di adeguata documentazione della passata registrazione.

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