Codice Deontologico
Sezione I
Professionisti
Art. 1. Lo/la Psicomotricista nello svolgimento della professione: funzioni e competenze
1.1. Il presente codice deontologico è l’insieme dei principi e delle regole a cui è tenuto lo/la Psicomotricista nell’esercizio della professione. Prescrive inoltre i comportamenti più consoni per l’esercizio della professione stessa.
1.2. Lo/la Psicomotricista, esercita la professione ottemperando ad un iter formativo e professionale che comporti:
• a) maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione;
• b) consapevolezza delle proprie dinamiche personali nella relazione d’aiuto;
• c) aggiornamento scientifico e formazione permanente documentate per mantenere un alto livello di competenza teorico-pratica;
• d) supervisione sia nel training di formazione che nell’attività professionale;
• e) impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell’ambito didattico-scientifico.
1.3. Lo/la Psicomotricista deve utilizzare i propri strumenti di lavoro in autonomia, nel rispetto delle norme e degli obiettivi della professione.
1.4. Il comportamento dello/a Psicomotricista deve essere consono alla dignità professionale. In nessun caso lo Psicomotricista abuserà della sua posizione professionale.
Art. 2. Rapporto con l’utente
2.1. Le condizioni di religione, razza, origine etnica, status sociali, sesso, età non devono nuocere all’impegno dello Psicomotricista verso l’utente.
2.2. Lo/la Psicomotricista è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorarne la qualità della vita. Fonda il proprio lavoro a partire dall’analisi della domanda fatta dall’utente o da chi lo rappresenta.
2.3. Lo/la Psicomotricista, nel prendere in carico l’utente, si impegna ad esercitare al meglio la sua competenza professionale e favorisce il rapporto solo finché è necessario.
2.4. Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri.
2.5. Lo/la Psicomotricista, quando esistano condizioni obiettive, si avvale di altre consulenze specialistiche, concordando modalità e contenuti con l’utente.
2.6. Il percorso di aiuto è subordinato al libero consenso dell’utente o di chi lo rappresenta legalmente, preventivamente informato e partecipe degli obiettivi, mezzi e tecniche messi in atto dallo/la Psicomotricista.
2.7. Lo/la Psicomotricista rispetterà rigorosamente opinioni, valori, modi di essere dell’utente anche se non condivisi.
2.8. Lo/la Psicomotricista è tenuto al mantenimento del segreto professionale che si estende a coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni riservate.
2.9. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’utente o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
2.10. Lo/la Psicomotricista deve avere cura del materiale relativo all’utente, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell’utente. Per la diffusione dei video dovrà avere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante.
2.11. Lo/la Psicomotricista che, nell’esercizio della sua professione, venga a conoscenza di situazioni oggettive di sfruttamento e di violenza su minori e/o disabili, deve contrastarle anche quando le persone appaiano consenzienti e nel caso denunciarle.
2.12. L’intervento deve essere svolto nel pieno rispetto dell’utente, tenendo conto del suo stato psicofisico senza valutazioni e menomazioni dei suoi diritti.
Art. 3. Rapporti con i colleghi ed altri professionisti
3.1. Lo/la Psicomotricista nella presa in carico di persone con gravi difficoltà si avvale anche di indicazioni diagnostiche e terapeutiche di specialisti.
3.2. Lo/la Psicomotricista è tenuto ad una collaborazione leale e fiduciosa all’interno dell’équipe, per realizzare una buona comunicazione interprofessionale.
3.3. Lo/la Psicomotricista è tenuto a fornire ai colleghi con cui collabora informazioni precise sulla propria metodologia di lavoro.
3.4. Lo/la Psicomotricista deve risolvere i contrasti professionali con lealtà e correttezza; nel caso di mancanza di competenza di un collega deve, prima di tutto, curare il benessere dell’utente ed esprimere critiche solo attraverso i canali appropriati.
3.5. Lo/la Psicomotricista che si venisse a trovare in difficoltà nel tentativo di proteggere l’utente contro l’incompetenza di un collega deve essere aiutato/a dall’Associazione professionale.
3.6. Lo/la Psicomotricista deve portare a conoscenza dei gruppi di lavoro ogni violazione dell’etica professionale e difendere i colleghi da azioni ingiuste.
Art. 4. Rapporti con l’organizzazione di lavoro
4.1. Lo/la Psicomotricista deve organizzarsi per migliorare la politica e le procedure dell’Ente in cui è inserito con un rapporto leale verso l’organizzazione, usando prioritariamente i canali appropriati e successivamente collaborare per attivarne di nuovi.
4.2. Lo/la Psicomotricista deve tendere a sviluppare l’attività professionale a livelli funzionali diversi per consentire la massima efficacia dell’intervento.
Art. 5. Il contesto sociale
5.1. Lo/la Psicomotricista deve portare il contributo della propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita.
5.2. Lo/la Psicomotricista deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle svantaggiate.
5.3. Lo/la Psicomotricista deve rendersi interprete e creare coscienza nei cittadini dei loro problemi individuali e di gruppo.
Sezione II
Scuole
Art. 1. Gli Enti nello svolgimento della loro attività formativa e di ricerca scientifica
1.1. La presente sezione del codice deontologico è l’insieme dei principi e delle regole a cui sono tenuti gli Enti nell’esercizio della loro attività formativa e di ricerca scientifica. Prescrive inoltre i comportamenti più consoni per l’esercizio delle stesse.
1.2. L’Ente facente parte dell’Associazione è dalla stessa abilitato all’esercizio della attività didattico scientifica ottemperando ad un iter formativo e professionale che comporti:
• a) maturità ed equilibrio per affrontare le complesse problematiche connesse alla professione;
• b) consapevolezza delle dinamiche personali nella relazione d’aiuto;
• c) aggiornamento scientifico e formazione permanente documentate per mantenere un alto livello di competenza teorico-pratica;
• d) supervisione sia nel training di formazione che nell’attività professionale;
• e) impegno nella ricerca sul campo di intervento e nell’ambito didattico-scientifico.
1.3. L’Ente disporrà della propria struttura didattico-organizzativa in piena autonomia, nel rispetto dei principi e delle norme dell’Associazione nonché degli obiettivi della professione.
1.4. L’Ente garantirà che il comportamento dei propri collaboratori sia consono alla dignità professionale, punendo severamente ogni abuso derivante dalla loro posizione professionale.
Art. 2. Rapporto con gli allievi
2.1. Le condizioni di religione, razza, origine etnica status sociali, sesso, età non devono nuocere all’impegno dell’Ente verso gli allievi.
2.2. L’Ente è tenuto alla salvaguardia dell’espressione della persona intesa globalmente nella sua unicità, irripetibilità, creatività per migliorarne la competenza e la professionalità, rispettando e valorizzando le diverse personalità.
2.3. L’Ente è impegnato a un costante aggiornamento tecnico, culturale e metodologico dei contenuti del proprio insegnamento, in modo da garantire la più adeguata formazione degli allievi.
2.4. Il rapporto professionale ha carattere contrattuale con reciproci diritti e doveri: in ogni caso dovrà essere regolamentata la possibilità di recesso onde garantire un equo contemperamento di interessi.
2.5. L’Ente, quando esistano condizioni obiettive, può avvalersi di consulenze specialistiche, concordando modalità e contenuti di intervento, sempre in armonia con i principi dell’Associazione.
2.6. Il percorso formativo sarà preventivamente e compiutamente portato a conoscenza del potenziale allievo e l’adesione allo stesso è subordinata al libero consenso suo o di chi lo rappresenta legalmente.
2.7. L’Ente rispetterà rigorosamente gli impegni assunti nei confronti dell’allievo, le sue opinioni, valori, modi di essere anche se non condivisi.
2.8. L’Ente è tenuto al mantenimento e alla tutela del segreto professionale che si estende a coloro che possono avere accesso, di fatto e di diritto, alle informazioni riservate, anche secondo le prescrizioni della normativa sulla tutela della privacy. La rivelazione del segreto professionale è consentita solo per motivi eccezionali e con il consenso scritto dell’allievo o di chi detiene la sua legale rappresentanza, purché ciò non violi la riservatezza di altri.
2.9. L’Ente deve avere cura degli elaborati e di quant’altro relativo all’allievo, salvaguardandolo da ogni indiscrezione. Nel caso di comunicazioni e pubblicazioni, tutelerà la non riconoscibilità dell’allievo e dell’utente: per la diffusione dei video dovrà premunirsi delle relative autorizzazioni degli interessati.
Art. 3. Rapporti interni e Rapporti con gli altri Enti membri dell’Associazione
3.1. L’Ente deve favorire una collaborazione leale e fiduciosa all’interno della propria équipe, per realizzare una buona comunicazione interprofessionale.
3.2. L’Ente è tenuto a favorire la circolazione delle informazioni sulle metodologie applicate fra gli enti aderenti all’Associazione.
3.3. L’Ente deve risolvere i contrasti professionali della propria équipe, con lealtà e correttezza; nel caso di mancanza di competenza o di conflittualità di un suo membro deve, prima di tutto, curare l’adeguatezza dell’insegnamento nell’interesse della professione e degli allievi.
3.4. L’Ente che si venisse a trovare in difficoltà a causa dell’incompetenza o della conflittualità di un membro della propria équipe può richiedere l’aiuto dell’Associazione.
3.5. L’Ente deve portare a conoscenza dell’Associazione ogni violazione dell’etica professionale.
Art. 4. Rapporti organizzativi
L’Ente deve svolgere ogni sforzo per migliorare la propria politica e le proprie procedure organizzative.
Art. 5. Il contesto sociale
5.1. L’Ente deve portare il contributo della propria esperienza professionale allo sviluppo di programmi utili a migliorare la qualità della vita.
5.2. L’Ente deve predisporre ricerche e progetti a favore del benessere della collettività: deve agire in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle svantaggiate.
5.3. L’Ente deve rendersi interprete e creare coscienza nei cittadini e negli allievi dei loro problemi individuali e di gruppo.
Sezione III
Soci Aderenti
Art 1 I soci aderenti sono tenuti al rispetto dei principi riportati nelle sezioni che precedono relativamente ai soci ordinari.
Art. 2 Il socio aderente in particolare porrà in essere ogni iniziativa ispirata al decoro della professione e al rispetto dei principi della Associazione, partecipando attivamente alla vita della stessa attraverso i meccanismi consultivi, di studio e di rappresentanza previsti dallo statuto e dai regolamenti.