Regolamento Disciplinare
Art. 1 Premessa
Il Socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all’esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell’Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.
Art. 2 Competenza
La competenza a procedere disciplinarmente appartiene al Collegio dei Probiviri.
Il procedimento disciplinare è iniziato ad istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Comitato Direttivo.
Art. 3 Sanzioni
Le sanzioni disciplinari sono:
• a) l’avvertimento;
• b) la censura che è una dichiarazione formale della mancanza commessa;
• c) la sospensione per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno, salvo quanto previsto appresso sub art. 5);
• d) la radiazione
Il provvedimento è irrogato dal Comitato Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri.
Art. 4 Radiazione
Comportano di diritto la radiazione:
• a) la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
• b) la condanna per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;
• c) la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore ai due anni per reato non colposo;
• d) il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
• e) l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
• f) l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219 c.p.;
• g) la dichiarazione di fallimento dell’Ente.
Possono comportare la radiazione:
• a) comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione;
• b) comportamenti deontologici gravemente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 5 Sospensione
Importano di diritto la sospensione:
• a) i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
• b) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
• c) il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.
In tali ipotesi la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l’ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Direttivo e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono comportare la sospensione:
• a) la condanna ad una pena inferiore ai due anni se per reati dolosi o superiore ai due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
• b) la sottoposizione a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
• c) l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;
• d) il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente.
• e) comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;
• f) comportamenti deontologicamente scorretti.
Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), il provvedimento verrà immediatamente revocato.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
Art. 6 Avvertimento – Censura
Possono comportare un avvertimento o una censura:
• a) comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione,
• b) comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
Art. 7 Procedimento
Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione di diritto, senza che l’interessato sia stato preavvertito, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese, anche tramite un proprio legale di fiducia specificamente nominato per atto scritto.
Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
Art. 8 Ricusazione – Astensione
I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’art. 52 c.p.c. ed astenersi per i medesimi motivi.
Art. 9 Reiscrizione
Il Socio radiato dal Registro può esservi reiscritto trascorsi dal provvedimento di radiazione:
• a) 3 anni in ipotesi di radiazione non operante di diritto;
• b) 4 anni in ipotesi di radiazione operante di diritto e, in ipotesi di condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione;
• c) il termine di 4 anni è elevato a 6 in ipotesi di condanna per reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.
Art. 10 Prescrizione
L’azione disciplinare è imprescrittibile per i fatti che comportano la radiazione, mentre negli altri casi è soggetta ai seguenti termini di prescrizione:
• a) 4 mesi per i fatti che comportano l’avvertimento;
• b) 8 mesi per i fatti che comportano la censura;
• c) 2 anni per i fatti che comportano la sospensione.
I termini decorrono dal momento in cui i fatti suscettibili di azione disciplinare sono portati a conoscenza del Collegio dei Probiviri o del Comitato Direttivo.